I livelli di rappresentatività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsti dalla normativa
I diversi livelli di rappresentatività territoriale della figura del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) previsti dalla normativa: aziendale, territoriale, sito produttivo.
I limiti delle prerogative e delle responsabilità del Rappresentante dei Lavoratori
perla sicurezza sono stabiliti dal Decreto Legislativo n.81/2008, che disciplina l’argomento in questione nelle sue diverse parti.
All’interno di questa rete di norme sono fissati tutti i diritti (ad esempio ricevere una formazione particolare e adeguata alle funzioni del ruolo) e i doveri (ad esempio promuovere tutte azioni necessarie in materia di prevenzione e protezione del benessere e dell’incolumità dei lavoratori).
Oltre che per se stessi, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti a predisporre attività di informazione, formazione e aggiornamento indirizzate agli stessi dipendenti.
Nello svolgimento della sua attività di valutazione dei rischi, gestione, pianificazione e implementazione delle procedure di prevenzione per salute e sicurezza, l’RLS articola i suoi poteri e compiti diversi livelli di rappresentatività.
Oltre a quello strettamente legato all’impresa individuale, vi sono altre fattispecie, nel dettaglio quella Territoriale e del Sito Produttivo.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Esercita le proprie facoltà in riferimento ad imprese e strutture produttive di una determinata area geografica.
Questa eventualità si verifica quando le varie aziende al loro interno non hanno eletto o designato uno specifico soggetto che ricopra queste funzioni.
Come per l’RLS aziendale, anche quello territoriale ha gli stessi diritti di controllo, accesso, consultazione, partecipazione e gestione.
Trattandosi di una figura esterna, le modalità di intervento prevedono alcuni termini e criteri formali di preavviso.
Unica deroga riguarda il caso di infortunio grave, che implica la comunicazione e il coinvolgimento dell’organismo paritetico competente.
A differenza nel normale percorso di addestramento del “semplice” Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore), quello Territoriale prevede almeno 64 ore iniziali, da svolgersi entro 3 mesi dalla data della sua designazione ufficiale.
Anche per l’aggiornamento annuale le ore necessarie passano da 4 a 8.
Ricoprire l’incarico di RLS Territoriale è incompatibile con altre funzioni operative sindacali.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo.
I contesti in questione sono individuati in: aziende, porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, impianti di produzione con più di 500 operatori.
Per quanto riguarda i cantieri deve sussistere il rapporto di almeno 30mila uomini-giorno. Una media ottenuta sommando le giornate delle risorse umane dipendenti e dei collaboratori autonomi, in relazione alla realizzazione di tutte le opere.
Per maggiori informazioni sulla normativa e sugli adempimenti previsti per gli RLS potete consultare:
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