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Il Nuovo Condono Edilizio

In sintesi, quel che c'è da sapere

 

 

Il decreto legge 269/2003 (cd. “decretone” collegato alla finanziaria), con lo scopo di “pervenire alla regolarizzazione del settore”, ha di fatto introdotto ancora una volta nel nostro ordinamento l’istituto del condono edilizio.

Innanzitutto una precisazione: il condono di cui si parla non ha nulla a che vedere con le cd. “concessioni edilizie in sanatoria” (ora regolate dall’art 36 del DPR 380/2001), le quali presuppongono che l’opera sia stata realizzata in conformità con la disciplina urbanistica edilizia ma in difformità o in assenza del titolo formale per la loro esecuzione. Con il condono edilizio si realizza invece un vero e proprio perdono amministrativo da parte dello Stato, a prescindere dalla circostanza che il manufatto abusivo sia o meno conforme alla disciplina urbanistica vigente e passata.

 

 

Interventi sanabili

 

Il decreto in esame prevede sei tipologie di costruzioni abusive suscettibili di condono: le prime tre riguardano l’intero territorio nazionale; le ulteriori si riferiscono ad aree non soggette a vincoli, in attuazione delle leggi regionali da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Per comodità di lettura li descriviamo sinteticamente nella tebella che segue, in cui è riportata anche la misura dell’oblazione da pagare:

 

Opere non sanabili

 

Oltre ai casi in cui il manufatto non è sanabile per motivi inerenti all’autore dello stesso (aver riportato condanne per mafia o altri gravi reati), v’è una serie di limitazioni oggettive, e cioè quando:

1)      l’opera insiste su un’area inedificabile;

2)      sull’opera non si possono effettuare interventi per l’adeguamento antisismico;

3)      l’intervento è realizzato su una proprietà dello Stato o di Enti pubblici territoriali che non possa   essere data in concessione onerosa;

4)      l’opera insiste su immobili sottoposti a vincoli dallo Stato o dalle Regioni per motivi   idrogeologici, paesaggistici e ambientali ovvero siano vincolati a parco;

5)      l’opera è stata realizzata su un immbile dichiarato monumento nazionale da una legge;

6)      l’opera è stata costruita in un’area colpita da un incendio nei dieci anni precedenti;

7)      l’opera insiste su porti o aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale o fluviale ovvero su   terreni gravati da usi civici.

 

Oneri concessori e tempistici

 

La domanda deve essere preceduta dal versamento del 30% degli oneri concessori che per la Città di Roma è di 89 €/mq per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e di  45 €/mq per le ristrutturazioni e le modifiche di destinazione d’uso.

 

Quanto infine alla tempistica, ecco le varie scadenze:

 

-         15 Aprile 2004: presentazione domanda, pagamento della prima rata dell’oblazione e degli oneri    concessori;

-         30 giugno e 30 settembre 2004: pagamento seconda e terza rata dell’oblazione e degli oneri    concessori;

-          30 settembre 2004: integrazione della domanda con le varie denunce (catasto, ICI, smaltimento     rifiuti e occupazione suolo publico);

-         31 dicembre 2006: saldo definitivo degli oneri concessori quantificati dai singoli comuni.

 

L’istruttoria deve chiudersi entro 24 mesi dalla presentazione della domanda. In difetto è previsto un meccanismo di silenzio-assenso per cui, se sono stati rispettati tutti gli adempimenti (e i pagamenti) di cui sopra, tale silenzio equivarrà all’ottenimento del titolo in sanatoria.



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